L'articolo 1 del Codice di Procedura Civile italiano, apre il codice ed è rubiticato con il nome di "Giurisdizione dei giudici ordinari".
Stabilisce che la giurisdizione civile é esercitata dai giudici ordinari secondo le norme previste dal codice presente codice.
Stabilisce che la giurisdizione civile é esercitata dai giudici ordinari secondo le norme previste dal codice presente codice.
Ecco il testo:
La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, é esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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