L'articolo 6 del Codice della Strada è rubricato "Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati".
Ecco il testo:
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.
1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B.
1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis.
1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.
1-sexies. Per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, le regioni e le province autonome possono istituire zone a traffico limitato territoriali.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica o tecnica;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente;
c) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
d) vietare o limitare il parcheggio o la sosta;
e) prescrivere l'uso di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali;
f) vietare temporaneamente la sosta per esigenze di pulizia o tecniche.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate dagli enti competenti per territorio (ANAS, Regione, Provincia o Comune).
6. Per le strade in concessione, i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal concessionario.
7. Nell'ambito degli aeroporti e delle aree portuali, la competenza è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale e al comandante di porto o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale.
8. Le autorità possono accordare deroghe o permessi per esigenze gravi e indifferibili.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo diversa disposizione.
10. L'ente proprietario può prescrivere l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza (STOP).
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa da € 173 a € 694 (da € 430 a € 1.731 per trasporto cose, con sospensione patente).
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni è soggetto alla sanzione da € 87 a € 344.
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