Articolo 27 della Costituzione italiana

L'articolo 27 della Costituzione, stabilisce un fondamento anche del principio della legge penale, stabilendo che é di carattere personale, e un ulteriore principio altrettanto importante che é quello di non considerare colpevole l'imputato fino alla condanna definitiva, concetto alquanto scontato dato che non é possibile addossare la causa di un reato a un soggetto fintanto che non sia considerato colpevole.

Il terzo comma viene vietata la costrizione della libertà personali con mezzi che vanno a ledere l’iùumanitá, quali la tortura e la pena di morte, nel nostro paese abolita nel 1944, che trova specifica menzione nel comma 4 di questo stesso articolo, con decreti legislativi 22 gennaio 1948 numero 21 e decreto legislativo 22 gennaio 1948 numero 22 e di recentissima stesura il reato di tortura disciplinato dall’articolo 613 bis del Codice Penale. 

Infine sul finire del comma 3 viene racchiuso il concetto rieducativo della pena, anche questo molto importante nel diritto penale


Ecco il testo: 
La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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