Articolo 26 della Costituzione italiana

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L'articolo 26 della Costituzione, stabilisce che l'estradizione può essere consentita solo ove espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. E comunque non può essere ammessa per reati politici. 

Ecco il testo: 
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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