L'articolo 26 della Costituzione, stabilisce che l'estradizione può essere consentita solo ove espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. E comunque non può essere ammessa per reati politici.
Ecco il testo:
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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