L'articolo 11 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Rinnovamento del giudizio”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 11 del Codice Penale italiano:
Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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