L'articolo 32 ter del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 32 ter del Codice Penale italiano:
L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube
Commenti
Posta un commento