Testo completo della legge 123 del 3 Agosto 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Il decreto-legge20 giugno 2017, n. 91, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24. (Allegato )
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91
All'articolo 1:
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;
alla lettera b), dopo le parole: «non risultino gia'» sono
inserite le seguenti: «titolari di attivita' di impresa in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta
giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in
caso di residenza all'estero,»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»;
al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n.
1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le
seguenti: ", terzo comma, "»;
al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la
restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da
parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la
restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;
al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni
nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e
dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi
compresi i servizi turistici»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili»;
dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».
All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le attivita' che le predette societa'
esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la
partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita'
mutualistiche dei consorzi».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per
contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). - 1.
Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche' i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le
modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 3:
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle norme vigenti»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici
anni»;
al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro sei mesi»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;
al comma 5, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;
al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica
per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;
al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del
progetto e del contratto di affitto.»;
al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le
seguenti: «o turistico-ricettive»;
al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono
inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3,»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti:
"e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile
ed estiva del 2017";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in
cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla
eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva
del 2017, entro il 31 dicembre 2017".
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al
6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie».
Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e
la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e
innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). - 1. I Cluster
tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca
industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra le
misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento
alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per
l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti
in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, riconducibili ai poli di
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di
associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice
civile, ove gia' non costituiti in altra persona giuridica senza
scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita' che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita', gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche' il contesto
territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione
triennale e' inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e' redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull'attivita' svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull'attivita' svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche' di rendere piu' efficace l'attivita' di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
cinque per cento".
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e' destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo.
Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu' CTN, in relazione
agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attivita'
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma
1 e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per
consentire l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi,
nonche' per la presentazione del piano di cui al primo periodo del
comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di
euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi
di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di
cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014.
Art. 3-ter. (Interventi in materia di integrazione salariale
straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa). - 1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino
al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun
anno di riferimento"».
All'articolo 4:
al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» sono
sostituite dalle seguenti: «sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della»;
al comma 3, la parola: «relativi» e' soppressa, dopo la parola:
«criteri» sono inserite le seguenti: «generali per l'identificazione
e la delimitazione dell'area nonche' i criteri», dopo le parole:
«all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonche' il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo» e la parola: «definite» e'
sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 4, la parola: «una» e' soppressa;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono inserite
le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la
parola: «formula» e' sostituita dalla seguente: «formulano»;
al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono inserite
le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;
al quarto periodo, dopo la parola: «Autorita'» sono inserite
le seguenti: «di sistema»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano» sono inserite
le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali»;
all'ultimo capoverso e' premessa la seguente parola: «7-bis» e
dopo la parola: «Autorita'» sono inserite le seguenti: «di sistema».
All'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le intese regionali a
favore degli investimenti). - 1. Al fine di favorire gli
investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari
per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese
territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per gli anni 2017-2019, e' autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite
del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche' non
esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le
suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle
prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di
cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). -
1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle
seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche'
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243."».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta' di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019",
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e
la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche' alle relative unioni»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni di
semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili».
All'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione
dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
"1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche'
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"».
Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d'infrazione n. 2017/0127). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente"
sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli
sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le
parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e
dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio";
b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti:
"dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o
prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a
15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio
primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che
catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti
ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da
parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei
commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";
c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
"d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e
le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis,
paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";
d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche'
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE";
e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:
"Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di
plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di
calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei
modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12
della medesima direttiva";
f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche' campagne di educazione ambientale
e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)";
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma
armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono
fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa
sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del
contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la
percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di
plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a
tal fine lo standard internazionale vigente in materia di
determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella
plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di
vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura
d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";
h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e'
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 9-ter. (Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita'
residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni). - 1. Al fine di
favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie
di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del
saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente,
negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e'
ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse
accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il
conseguimento di un saldo non negativo.
Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale). - 1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS dal gestore
uscente".
2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
"accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della
possibilita' di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo".
Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il comma 12-quinquies e' abrogato.
Art. 9-sexies. (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi
boschivi). - 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e
immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate,
entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti
di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e' inserito il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non
si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita'
giudiziaria o alla polizia giudiziaria"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «14 settembre 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi'
riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190".
1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: "dell'indennita'" sono sostituite dalle seguenti:
"delle indennita'"».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella
regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2019.
Art. 10-ter. (Disposizioni in materia di sviluppo di unita'
produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). - 1. Al fine
di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unita'
produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina,
Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed e'
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti:
"per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto
dall'articolo 12";
b) all'articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita' produttive di cui all'articolo 48,
comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita' anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita' di operare dell'Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita' produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del
sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa"».
All'articolo 11:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validita' dei
progetti e delle relative finalita' di cui al comma 2, nonche' a
valutare ex post la qualita' dei risultati conseguiti»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Misure urgenti per garantire lo svolgimento
dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 2016 e 2017). - 1. Per consentire il regolare inizio
dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";
b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed
euro 5 milioni nell'anno 2018";
c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno
2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno
2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016"
sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";
e) al comma 5, lettera b), le parole: "15 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni".
Art. 11-ter. (Misure per interventi di messa in sicurezza di
edifici scolastici). - 1. Al fine di agevolare la redistribuzione
delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n.
6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", gia'
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma
160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti";
3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti:
"entro il 31 dicembre 2017";
4) le parole: "nonche' degli interventi che si rendono
necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia
scolastica" sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ",
gia' disponibili o che si rendano disponibili,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite
dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto
dei definanziamenti";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei
lavori".
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 161".
Art. 11-quater. (Interventi urgenti in materia di edilizia
giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Al fine di favorire
la piena funzionalita' del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi
urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione,
all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le
numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite
le seguenti: «economici e territoriali», le parole: «puo' essere
aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto» e dopo le
parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «, di
norma a livello regionale,»;
al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per
l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le universita'). - 1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le
quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la
quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590».
All'articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono inserite le seguenti: ",
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91".
1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito
dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa' del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del
comprensorio Bagnoli-Coroglio). - 1. All'articolo 33, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto
periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario
straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con
le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se
successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione;
per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto
versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici
anni".
Art. 13-ter. (Disposizioni per l'accesso al trattamento
pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano
amianto). - 1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".
2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole:
"entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno
2020".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»;
al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «18 milioni»;
al comma 3:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per
l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro
per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di euro per
l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni
di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;
alla lettera d), le parole: «a 6 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a 18 milioni».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. (Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62). - 1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo'
altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e
delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei
singoli enti territoriali".
Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni
demografiche). - 1. In relazione alle disposizioni concernenti il
Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita' degli
adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni
demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000
abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto
legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle
rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per
il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in
caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30
novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare
ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a
restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
Art. 15-quater. (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016). - 1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le
seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'".
Art. 15-quinquies. (Contributo alle province e alle citta'
metropolitane). - 1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il
contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo
20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' attribuito per
l'anno 2017 alla citta' metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta' metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita' di risorse per il perseguimento
dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
"equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e' formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale
utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e'
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto e' comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al
netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all'anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate
e non piu' dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano
acquisite all'erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-sexies. (Intese regionali per la cessione di spazi
finanziari agli enti locali). - 1. In sede di prima applicazione,
nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle
intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica,
entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa
regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 15-septies. (Gestione dei contenziosi relativi agli
interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di
Reggio Calabria). - 1. E' a carico dei soggetti competenti alla
realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e
di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei
relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi.
Art. 15-octies. (Disposizioni per lo svolgimento dell'anno
scolastico 2017/2018). - 1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta
nel senso che per necessita' aggiuntive si intendono sia quelle
derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle
attivita' didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di
cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla
necessita' di garantire una nuova sede di servizio al personale
docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con
i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo
articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le
seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico
2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017";
b) al comma 3, la parola: "avvio" e' sostituita dalla seguente:
"svolgimento";
c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di
cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».
All'articolo 16, comma 4:
al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attivita'
strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei
migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti
protezione internazionale»;
al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;
al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente
decreto»;
al quarto periodo, la parola: «trimestrale» e' soppressa e la
parola: «comunica» e' sostituita dalla seguente: «definisce».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). - 1. Per lo sviluppo
dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire
l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e
del 2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche' il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detenzione dei flussi di
merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane). - 1.
Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla
necessita' di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al
centro storico della citta' di Palermo, capitale italiana della
cultura 2018, e successivamente alla citta' di Matera, capitale
europea della cultura 2019, e' autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta' metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 16-quater. (Risorse per interventi sulla rete stradale
connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria). - 1. Le risorse
di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e quelle assegnate alla societa' ANAS S.p.A. per l'adeguamento
di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che a seguito dell'attivita' di project review
risultino non piu' necessarie al completamento dei progetti sono
destinate dalla societa' ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento
della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS
S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.
Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza statale). - 1.
All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza";
b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
"12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle
attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma
e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile). - 1.
All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2017".
2. In considerazione della complessita' della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita' senza soluzione di continuita',
oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a 700 milioni di euro".
3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002".
4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita'
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione
europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione
prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro
190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: "con le medesime modalita', su richiesta delle
amministrazioni interessate," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la
ripartizione delle risorse".
6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano
qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia
stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di
rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da
7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017,
e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso
7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016). - 1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi
di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
"investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti:
", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,".
Art. 16-octies. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190). - 1. All'articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e
dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono
inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,";
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia'
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma";
c) il quarto periodo e' soppresso.
Art. 16-novies. (Disposizioni per le celebrazioni in onore di
Antonio Gramsci). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento, in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della
figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla
sua scomparsa, e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la ripartizione delle
quote aggiuntive di tonno rosso). - 1. A decorrere dall'anno 2018,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate
nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa
richiesta».
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Il decreto-legge20 giugno 2017, n. 91, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2017). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24. (Allegato )
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91
All'articolo 1:
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, o entro centoventi giorni se residenti all'estero»;
alla lettera b), dopo le parole: «non risultino gia'» sono
inserite le seguenti: «titolari di attivita' di impresa in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto o»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche' le associazioni e gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6
giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa
comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di
consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta
giorni» sono inserite le seguenti: «, o entro centoventi giorni in
caso di residenza all'estero,»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro»;
al secondo periodo, le parole: «40 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «regolamento (UE) n.
1407/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento
(UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in
societa' cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei
limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n.
717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole: "all'articolo 2135" sono inserite le
seguenti: ", terzo comma, "»;
al comma 9, lettera b), primo periodo, le parole: «per la
restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da
parte del soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «per la
restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito»;
al comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono
finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni
nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e
dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi
compresi i servizi turistici»;
dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso un altro soggetto»;
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse proprie disponibili, sulla base di una graduatoria
regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti esclusi dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili»;
dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione
degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di
prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale».
All'articolo 2, comma 3, capoverso 2-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le attivita' che le predette societa'
esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la
partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalita'
mutualistiche dei consorzi».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Interventi urgenti a favore della ricerca per
contrastare la diffusione del coleottero Xylosandrus compactus). - 1.
Per fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus
compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione
siciliana, nonche' i danni causati dal batterio della Xylella
fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla
diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro
per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto
alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del
medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di
profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le
modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari
a 200.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 3:
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «delle leggi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle norme vigenti»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che
risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali
non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici
anni»;
al comma 3, le parole: «Entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro sei mesi»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione»;
al comma 5, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a
valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione
d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle
procedure di legge sugli strumenti urbanistici.»;
al comma 7, lettera d., sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica
per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c)»;
al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e
nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del
progetto e del contratto di affitto.»;
al comma 13, dopo la parola: «artigianali» sono inserite le
seguenti: «o turistico-ricettive»;
al comma 16, dopo le parole: «trasmettono alle regioni» sono
inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3,»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: "aprile 2017" sono inserite le seguenti:
"e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile
ed estiva del 2017";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in
cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le
risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto
proporzionale delle risorse disponibili.";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla
eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva
del 2017, entro il 31 dicembre 2017".
17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al
6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico,
adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione
di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi
validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento
dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con
inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati
in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli
stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico,
con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di
variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione
della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni
vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni
pecuniarie».
Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 3-bis. (Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e
la qualificazione della programmazione nel campo della ricerca e
innovazione a favore delle aree del Mezzogiorno). - 1. I Cluster
tecnologici nazionali (CTN), quali strutture di supporto e di
efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca
industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo tra le
misure promosse a livello centrale e regionale e, con riferimento
alle regioni del Mezzogiorno, anche quali strumenti facilitatori per
l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, costituiti
in seguito agli avvisi emanati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, riconducibili ai poli di
innovazione di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, presentano, entro il termine di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di
associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del codice
civile, ove gia' non costituiti in altra persona giuridica senza
scopo di lucro.
2. Ciascun CTN elabora un piano di azione triennale, aggiornato
annualmente, nel quale descrive le attivita' che programma di
svolgere, anche in chiave strategica, per il raggiungimento delle
finalita', gli obiettivi, i risultati attesi, le tempistiche, gli
aspetti organizzativi, le risorse necessarie, nonche' il contesto
territoriale degli interventi. All'interno del piano di azione
triennale e' inserita una apposita sezione riferita al Mezzogiorno
che, tenendo conto delle vocazioni produttive delle aree del
Mezzogiorno, esplicita le azioni per la ricerca industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e privati,
anche di altre regioni, finalizzate al pieno coinvolgimento degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione. Il piano di
azione triennale e' redatto secondo indirizzi definiti con linee
guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno, il Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ed aggiornate
periodicamente.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al comma 1, i
CTN presentano il piano di azione al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai fini della valutazione, da
effettuare anche avvalendosi di esperti, e della successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio di ciascun anno i CTN presentano al medesimo
Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione annuale sull'attivita' svolta e alla rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della valutazione, da effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva approvazione. Allo
scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di
azione, della relazione annuale sull'attivita' svolta e della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche' di rendere piu' efficace l'attivita' di valutazione dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
le parole: "all'uno per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
cinque per cento".
4. All'esito dell'approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo del comma 3, a favore di
ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine e' destinata una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per le
attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo.
Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse i CTN che
non abbiano ottenuto l'approvazione della sezione riferita al
Mezzogiorno. Eventuali somme residue, facenti parte della quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu' CTN, in relazione
agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla attivita'
svolta, superando la quota di finanziamento individuale pari a un
dodicesimo.
5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma
1 e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per
consentire l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi,
nonche' per la presentazione del piano di cui al primo periodo del
comma 3. Al relativo onere si fa fronte, nel limite di 3 milioni di
euro per l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui all'articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 1610 del 3
agosto 2016, i termini di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi
di cui ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispetto della disciplina di
cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno
2014.
Art. 3-ter. (Interventi in materia di integrazione salariale
straordinaria per imprese operanti in aree di crisi industriale
complessa). - 1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: "sino
al limite massimo di 12 mesi" sono inserite le seguenti: "per ciascun
anno di riferimento"».
All'articolo 4:
al comma 2, primo periodo, le parole: «collegata alla» sono
sostituite dalle seguenti: «sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della»;
al comma 3, la parola: «relativi» e' soppressa, dopo la parola:
«criteri» sono inserite le seguenti: «generali per l'identificazione
e la delimitazione dell'area nonche' i criteri», dopo le parole:
«all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «nonche' il coordinamento
generale degli obiettivi di sviluppo» e la parola: «definite» e'
sostituita dalla seguente: «definiti»;
al comma 4, la parola: «una» e' soppressa;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una
proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al
massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che
abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non
posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono
presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale
avente le caratteristiche di cui al comma 2»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «La regione» sono inserite
le seguenti: «, o le regioni nel caso di ZES interregionali,» e la
parola: «formula» e' sostituita dalla seguente: «formulano»;
al secondo periodo, dopo la parola: «regione,» sono inserite
le seguenti: «o delle regioni nel caso di ZES interregionale,»;
al quarto periodo, dopo la parola: «Autorita'» sono inserite
le seguenti: «di sistema»;
al comma 7:
alla lettera a), dopo la parola: «garantiscano» sono inserite
le seguenti: «l'insediamento e» e dopo la parola: «ZES» sono aggiunte
le seguenti: «nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali»;
all'ultimo capoverso e' premessa la seguente parola: «7-bis» e
dopo la parola: «Autorita'» sono inserite le seguenti: «di sistema».
All'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. (Disposizioni per agevolare le intese regionali a
favore degli investimenti). - 1. Al fine di favorire gli
investimenti, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari
per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese
territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n.
243, per gli anni 2017-2019, e' autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite
del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purche' non
esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero purche' le
suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle
prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di
farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla
riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto del saldo di
cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 6-ter. (Misure per il completamento delle infrastrutture). -
1. Al fine di consentire la completa realizzazione di opere
pubbliche, al punto 5.4 dell'allegato 4.2 al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, le parole: "A seguito dell'aggiudicazione
definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico
dell'opera prenotate, ancorche' non impegnate, continuano ad essere
finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali
ribassi di asta, costituiscono economie di bilancio e confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno che,
nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro
economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa
le spese del quadro economico dell'opera finanziandole con le
economie registrate in sede di aggiudicazione." sono sostituite dalle
seguenti: "A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le
spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorche'
non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale
vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono
economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del
risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo
all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del
quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che
incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa
finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e
l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243."».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «della lettera f-ter)» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla lettera f-ter)»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti previsti per
la citta' di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019",
su richiesta del comune di Matera, si procede, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto
istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.. Le risorse finanziarie destinate alla
realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono
trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
19 giugno 2017, ad una contabilita' speciale intestata al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della
contabilita' speciale di cui e' titolare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, secondo le modalita' di cui agli
articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni, rientrano quelli delle
imprese di autotrasporto che consentono le attivita' ivi previste e
la funzionalita' degli impianti produttivi dell'ILVA.
1-ter. Non possono essere distratte dalla destinazione prevista,
ne' essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da
parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del
Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui
potra' essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in
caso di apertura di procedure concorsuali, le garanzie a copertura
delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di
remunerazione della capacita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma
prestate. Durante il periodo di partecipazione al mercato della
capacita' e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera,
nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione volontaria.
1-quater. L'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco,
nonche' alle relative unioni»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni di
semplificazione in materia di amministrazione straordinaria e in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili».
All'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione
dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono sostituiti dal seguente:
"1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento
(UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche'
nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017"».
Nel capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. (Disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura
d'infrazione n. 2017/0127). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: "Il presente
titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente"
sono inserite le seguenti: ", favorendo, fra l'altro, livelli
sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica," e dopo le
parole: "come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio" sono inserite le seguenti: "e
dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del
Consiglio";
b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd) sono aggiunte
le seguenti:
"dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3,
punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre
sostanze e che puo' funzionare come componente strutturale principale
delle borse;
dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in
plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o
prodotti;
dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di
plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron
fornite per il trasporto;
dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero:
borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a
15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio
primario per alimenti sfusi;
dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di
plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che
catalizzano la scomposizione della materia plastica in
microframmenti;
dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili:
borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti
ai requisiti di biodegradabilita' e di compostabilita', come
stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla
norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
dd-octies) commercializzazione di borse di plastica:
fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da
parte dei produttori e dei distributori, nonche' da parte dei
commercianti nei punti vendita di merci o prodotti";
c) all'articolo 219, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte
le seguenti:
"d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e
le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
dell'utilizzo di borse di plastica;
d-ter) la sostenibilita' dell'utilizzo di borse di plastica
biodegradabili e compostabili;
d-quater) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come
definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis,
paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE";
d) all'articolo 219, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai
consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica
commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli
226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono
apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonche'
diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una
delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e
compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi
adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della
direttiva 94/62/CE";
e) dopo l'articolo 220 e' inserito il seguente:
"Art. 220-bis. (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di
plastica). - 1. Il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo
224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica
i dati necessari ad elaborare la relazione annuale prevista
dall'articolo 4, paragrafo 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica
tali dati alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi
del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, che, a tal fine, e' modificato con le modalita' previste
dalla medesima legge. Le informazioni sono fornite per via telematica
e riguardano ciascuna categoria di borse di plastica di cui
all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater),
dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di
calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei
modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi
all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero
sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformita' all'articolo 12
della medesima direttiva";
f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "nonche' campagne di educazione ambientale
e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater)";
g) nel titolo II della parte quarta, dopo l'articolo 226 sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 226-bis. (Divieti di commercializzazione delle borse di
plastica). - 1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle
borse di plastica biodegradabili e compostabili, e' vietata la
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero,
nonche' delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari;
b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla
dimensione utile del sacco:
1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano generi alimentari;
2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e
contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per
cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che
commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi
alimentari.
2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere
distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per
singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto
delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.
Art. 226-ter. (Riduzione della commercializzazione delle borse di
plastica in materiale ultraleggero). - 1. Al fine di conseguire, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/720, una riduzione sostenuta
dell'utilizzo di borse di plastica, e' avviata la progressiva
riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in
materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti
caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi
accreditati:
a) biodegradabilita' e compostabilita' secondo la norma
armonizzata UNI EN 13432:2002;
b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le
percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla
base dello standard di cui al comma 4.
2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale
ultraleggero e' realizzata secondo le seguenti modalita':
a) dal 1º gennaio 2018, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per
cento;
b) dal 1º gennaio 2020, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per
cento;
c) dal 1º gennaio 2021, possono essere commercializzate
esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un
contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per
cento.
3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono
fatti comunque salvi gli obblighi di conformita' alla normativa
sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
adottata in attuazione dei regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n.
1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonche' il divieto di utilizzare la
plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del
contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la
percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di
plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a
tal fine lo standard internazionale vigente in materia di
determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella
plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640.
5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono
essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di
vendita per singola unita' deve risultare dallo scontrino o fattura
d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite";
h) all'articolo 261, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli
226-bis e 226-ter e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 25.000 euro.
4-ter. La sanzione amministrativa di cui al comma 4-bis e'
aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto
riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore
di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del
trasgressore, nonche' in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi
elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogati:
a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
Art. 9-ter. (Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita'
residue alla chiusura delle contabilita' speciali in materia di
protezione civile e trasferite alle regioni). - 1. Al fine di
favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie
di spesa, le regioni sono tenute a conseguire un valore positivo del
saldo previsto dall'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse
accertate nel 2017 riversate alle regioni a seguito della chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.
90, e i correlati impegni dell'esercizio 2017. Conseguentemente,
negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo e'
ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse
accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il
conseguimento di un saldo non negativo.
Art. 9-quater. (Disposizioni concernenti i servizi di trasporto
pubblico locale). - 1. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara,
previsione nei bandi di gara del trasferimento senza soluzione di
continuita' di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al
subentrante con l'esclusione dei dirigenti, applicando in ogni caso
al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il
contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore
uscente, nel rispetto delle garanzie minime disciplinate all'articolo
3, paragrafo 3, secondo periodo, della direttiva 2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001. Il trattamento di fine rapporto
relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle
dipendenze del soggetto subentrante e' versato all'INPS dal gestore
uscente".
2. All'articolo 71, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, al primo periodo, dopo la parola:
"accertatori" sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica della
possibilita' di reimpiegare efficacemente con tali mansioni il
personale dipendente dichiarato non idoneo".
Art. 9-quinquies. (Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il comma 12-quinquies e' abrogato.
Art. 9-sexies. (Norme di contrasto del fenomeno degli incendi
boschivi). - 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e
immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro
due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate,
entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di
cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti
di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000,
n. 353, e' inserito il seguente:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non
si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di
estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o
la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti
previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che
la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita'
giudiziaria o alla polizia giudiziaria"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «14 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «14 settembre 2015»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2017
e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a
ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi'
riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva pari
a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso
d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190".
1-ter. All'articolo 1, comma 347, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: "dell'indennita'" sono sostituite dalle seguenti:
"delle indennita'"».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis. (Progetti speciali di prevenzione dei danni nella
regione Sardegna). - 1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma
10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogata fino
al 31 dicembre 2019.
Art. 10-ter. (Disposizioni in materia di sviluppo di unita'
produttive del Ministero della difesa nel Mezzogiorno). - 1. Al fine
di consentire il raggiungimento dell'economica gestione delle unita'
produttive dell'Agenzia industrie difesa di Fontana Liri, Messina,
Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Capua, al codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 1, primo periodo, le parole: "ed e'
organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici
obiettivi, ai sensi dell'articolo 12" sono sostituite dalle seguenti:
"per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni,
nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto
dall'articolo 12";
b) all'articolo 2190:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Allo scopo di conseguire il processo di risanamento del
sistema costituito dalle unita' produttive di cui all'articolo 48,
comma 1, l'Agenzia predispone, entro il 31 dicembre 2017, un piano
industriale triennale, da approvare con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che individui le progressive misure volte a realizzare sinergie
gestionali nell'ambito della propria attivita' anche attraverso il
conseguimento della complessiva capacita' di operare dell'Agenzia
medesima secondo criteri di economica gestione. Al termine del
predetto triennio, il Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, opera una verifica della
sostenibilita' del sistema industriale dell'Agenzia e, in sede di
approvazione del nuovo piano industriale triennale, individua le
unita' produttive i cui risultati compromettono la stabilita' del
sistema ed il conseguimento dell'economica gestione dell'Agenzia e
per le quali il Ministero della difesa procede alla liquidazione
coatta amministrativa"».
All'articolo 11:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validita' dei
progetti e delle relative finalita' di cui al comma 2, nonche' a
valutare ex post la qualita' dei risultati conseguiti»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi
urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto
sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la
loro inclusione sociale, nelle more dell'entrata in vigore delle
disposizioni di riordino degli istituti atipici di cui all'articolo
67, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi
sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi
istituti e' assegnato un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. (Misure urgenti per garantire lo svolgimento
dell'anno scolastico 2017/2018 nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 2016 e 2017). - 1. Per consentire il regolare inizio
dell'anno scolastico 2017/2018 nella regione Abruzzo e nelle altre
regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,
all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017", ovunque ricorrono,
sono inserite le seguenti: "e 2017/2018";
b) al comma 2, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno 2017"
sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno 2017 ed
euro 5 milioni nell'anno 2018";
c) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 15 milioni nell'anno
2017" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 10 milioni nell'anno
2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018";
d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: "5 milioni nel 2016"
sono inserite le seguenti: "ed euro 5 milioni nel 2018";
e) al comma 5, lettera b), le parole: "15 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni".
Art. 11-ter. (Misure per interventi di messa in sicurezza di
edifici scolastici). - 1. Al fine di agevolare la redistribuzione
delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n.
289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n.
6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma
165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quarto periodo:
1) dopo la parola: "somme" sono inserite le seguenti: ", gia'
disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei
definanziamenti,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma
160" sono sostituite dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui
territori sono oggetto dei definanziamenti";
3) dopo la parola: "Comitato" sono inserite le seguenti:
"entro il 31 dicembre 2017";
4) le parole: "nonche' degli interventi che si rendono
necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono
necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia
scolastica" sono soppresse;
b) al settimo periodo:
1) dopo la parola: "revoca" sono inserite le seguenti: ",
gia' disponibili o che si rendano disponibili,";
2) le parole: "nazionale triennale 2015-2017" sono sostituite
dalle seguenti: "delle medesime regioni i cui territori sono oggetto
dei definanziamenti";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le erogazioni
sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei
lavori".
2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma
1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni
relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, al primo periodo, le parole: "commi 161 e 165" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 161".
Art. 11-quater. (Interventi urgenti in materia di edilizia
giudiziaria nelle regioni del Mezzogiorno). - 1. Al fine di favorire
la piena funzionalita' del sistema giudiziario nel Mezzogiorno, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare ad interventi
urgenti connessi alla progettazione, alla ristrutturazione,
all'ampliamento e alla messa in sicurezza delle strutture giudiziarie
ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 12:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di
docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le
numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
al comma 3, dopo le parole: «differenti contesti» sono inserite
le seguenti: «economici e territoriali», le parole: «puo' essere
aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto» e dopo le
parole: «ripartizione territoriale» sono inserite le seguenti: «, di
norma a livello regionale,»;
al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di
ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente
iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non
superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti
iscritti al primo anno fuori corso»;
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. All'Accademia nazionale di Santa Cecilia e' concesso, per
l'anno 2017, un contributo straordinario di 4 milioni di euro e, a
decorrere dall'anno 2018, un contributo ordinario di euro 250.000
annui a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli
emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento istituiti
dall'articolo 1 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, e relativi
agli insegnamenti individuati dall'articolo 2 del medesimo regio
decreto. Al relativo onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro
per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 250.000 a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. (Ulteriori disposizioni per le universita'). - 1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le
quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la
quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo
per il finanziamento ordinario delle universita' (FFO), il fondo per
la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo
per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post
lauream, in quanto gia' ricomprese nella quota relativa alla legge 14
agosto 1982, n. 590».
All'articolo 13, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
febbraio 2016, n. 13, dopo le parole: "e, per la parte eccedente,
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20" sono inserite le seguenti: ",
mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'organo
commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del
2015", dopo le parole: "interventi per il risanamento e la bonifica
ambientale" sono inserite le seguenti: "dei siti facenti capo ad Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria" e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle
obbligazioni di cui al periodo precedente sono estinti con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2017, n. 91".
1-ter. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,
si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi
aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione
delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto
eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito
dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della
procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante
parte, alle ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3,
comma 1, per le societa' del gruppo Ilva in amministrazione
straordinaria».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del
comprensorio Bagnoli-Coroglio). - 1. All'articolo 33, comma 12, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quinto
periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo e' versato dal
Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, facendo
comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario
straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela
fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con
le modalita' di cui all'articolo 54 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ovvero, se
successiva, dalla data della conoscenza della predetta rilevazione;
per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al suddetto
versamento e anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8,
il Soggetto Attuatore e' autorizzato a emettere su mercati
regolamentati strumenti finanziari di durata non superiore a quindici
anni".
Art. 13-ter. (Disposizioni per l'accesso al trattamento
pensionistico dei lavoratori occupati in imprese che impiegano
amianto). - 1. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020".
2. All'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: "2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e le parole:
"entro l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno
2020".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,5 milioni di
euro per l'anno 2019, in 1,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 2,1
milioni di euro per l'anno 2021, in 1,8 milioni di euro per l'anno
2022, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, in 0,4 milioni di euro
per l'anno 2024 e in 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2025, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede, per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, a
decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
medesima legge n. 190 del 2014.
4. Agli oneri valutati di cui al comma 3 si applica l'articolo
17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2018»;
al comma 2, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «18 milioni»;
al comma 3:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai maggiori oneri
derivanti dal presente articolo, valutati in 45 milioni di euro per
l'anno 2019, in 72 milioni di euro per l'anno 2020, in 51 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 6 milioni di euro
per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:»;
alla lettera b), le parole: «quanto a 8 milioni di euro per
l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019, a 66 milioni
di euro per l'anno 2020, a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2023 e a 4 milioni di euro per l'anno 2024»;
alla lettera d), le parole: «a 6 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «a 18 milioni».
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. (Modifica all'articolo 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62). - 1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La Commissione puo' svolgere attivita' conoscitiva e puo'
altresi' procedere, secondo modalita' definite da un regolamento
interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e
delle associazioni di enti locali, nonche' di rappresentanti dei
singoli enti territoriali".
Art. 15-ter. (Sanzioni ISTAT per i comuni di minori dimensioni
demografiche). - 1. In relazione alle disposizioni concernenti il
Sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e in considerazione della gravosita' degli
adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni
demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000
abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto
legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle
rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per
il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in
caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30
novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare
ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a
restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
Art. 15-quater. (Disapplicazione delle sanzioni per i comuni
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016). - 1. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, dopo le parole: "nei confronti" sono inserite le
seguenti: "dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonche'".
Art. 15-quinquies. (Contributo alle province e alle citta'
metropolitane). - 1. In considerazione dell'intesa sancita in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 12 luglio 2017, il
contributo di 12 milioni di euro di cui al comma 1-bis dell'articolo
20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' attribuito per
l'anno 2017 alla citta' metropolitana di Milano.
2. Alle province e alle citta' metropolitane delle regioni a
statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui
all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' attribuito un
contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui
72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a
favore delle citta' metropolitane. Le risorse di cui al periodo
precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, su
proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 settembre 2017. Al fine della
proposta da parte dell'UPI, ciascun presidente di provincia, entro il
4 settembre 2017, attesta all'UPI, tramite posta elettronica
certificata, la necessita' di risorse per il perseguimento
dell'equilibrio di parte corrente, risultante dal prospetto
"equilibri di bilancio" di cui all'allegato 9 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alle funzioni fondamentali.
Tale prospetto e' formulato in coerenza con lo schema di bilancio
presentato dallo stesso presidente della provincia ai sensi
dell'articolo 174, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, asseverato dall'organo di
revisione, e dal quale deve emergere, anche considerando l'integrale
utilizzo dell'avanzo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, lo squilibrio di parte corrente,
limitatamente alle funzioni fondamentali. Tale attestazione e'
verificata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro dieci giorni dalla
data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo
di cui al presente comma all'ordine del giorno della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto e' comunque adottato
tenendo anche conto della stima dell'equilibrio corrente 2016, al
netto dell'utilizzo dell'avanzo sulla base degli ultimi dati
disponibili relativi all'anno 2016.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme impegnate
e non piu' dovute, per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma
979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le suddette somme restano
acquisite all'erario;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15-sexies. (Intese regionali per la cessione di spazi
finanziari agli enti locali). - 1. In sede di prima applicazione,
nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle
intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243. A tal fine ciascuna regione e provincia autonoma comunica,
entro il termine perentorio del 30 settembre, agli enti locali
interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio
di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa
regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento del saldo di cui all'articolo 9, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Art. 15-septies. (Gestione dei contenziosi relativi agli
interventi per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di
Reggio Calabria). - 1. E' a carico dei soggetti competenti alla
realizzazione degli interventi inclusi nel programma di risanamento e
di sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria la gestione dei
relativi contenziosi ed ogni ulteriore onere derivante dai medesimi
contenziosi, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, assegnate al
programma, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia
degli interventi.
Art. 15-octies. (Disposizioni per lo svolgimento dell'anno
scolastico 2017/2018). - 1. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta
nel senso che per necessita' aggiuntive si intendono sia quelle
derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle
attivita' didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di
cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, sia quelle derivanti dalla
necessita' di garantire una nuova sede di servizio al personale
docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con
i contratti collettivi integrativi regionali di cui al medesimo
articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
2. All'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "2016/2017" sono inserite le
seguenti: "ed il regolare avvio delle stesse nell'anno scolastico
2017/2018" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "sino alla data di effettiva attivazione del
contratto-quadro di cui al comma 3 e comunque entro e non oltre il 31
dicembre 2017";
b) al comma 3, la parola: "avvio" e' sostituita dalla seguente:
"svolgimento";
c) al comma 4, dopo le parole: "L'acquisizione dei servizi di
cui al comma 3" sono inserite le seguenti: "nelle regioni ove si sia
verificata la prosecuzione dei servizi di cui al comma 1"».
All'articolo 16, comma 4:
al primo periodo, le parole: «per i servizi e le attivita'
strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei
migranti» sono sostituite dalle seguenti: «che accolgono richiedenti
protezione internazionale»;
al secondo periodo, le parole: «decreto-legge del 22 ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre»;
al terzo periodo, le parole: «del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente
decreto»;
al quarto periodo, la parola: «trimestrale» e' soppressa e la
parola: «comunica» e' sostituita dalla seguente: «definisce».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis. (Contributo per interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25). - 1. Per lo sviluppo
dei territori delle regioni Abruzzo e Lazio ed al fine di consentire
l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in
sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si rendono
necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e
del 2017, e' autorizzato un contributo di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 a favore della societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il valore degli interventi di ripristino e messa in sicurezza
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nonche' il contributo di cui al presente articolo sono riportati
nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della societa'
concessionaria Strada dei Parchi S.p.A..
Art. 16-ter. (Sistema automatico per la detenzione dei flussi di
merce in entrata nei centri storici delle citta' metropolitane). - 1.
Al fine di diminuire la compressione sui flussi turistici dovuta alla
necessita' di garantire la sicurezza, con particolare riferimento al
centro storico della citta' di Palermo, capitale italiana della
cultura 2018, e successivamente alla citta' di Matera, capitale
europea della cultura 2019, e' autorizzata la realizzazione di un
sistema automatico per la detenzione dei flussi di merce in entrata
nei centri storici delle citta' metropolitane, attraverso la
realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica
nazionale digitale (PLN).
2. Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il
contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro
per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di
euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per
disciplinare l'utilizzo dei fondi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per il 2017, a 2 milioni di euro per il 2018 e a 1,5 milioni
di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 16-quater. (Risorse per interventi sulla rete stradale
connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria). - 1. Le risorse
di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e quelle assegnate alla societa' ANAS S.p.A. per l'adeguamento
di alcuni tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che a seguito dell'attivita' di project review
risultino non piu' necessarie al completamento dei progetti sono
destinate dalla societa' ANAS S.p.A. ad interventi di miglioramento
della rete stradale calabrese inseriti nel contratto di programma tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS
S.p.A. e connessa con l'itinerario Salerno-Reggio Calabria.
Art. 16-quinquies. (Tavolo per il riordino della disciplina dei
servizi automobilistici interregionali di competenza statale). - 1.
All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, capoverso 2-bis, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: "Per i servizi di linea di competenza
statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di
sicurezza e regolarita' dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma
2, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza";
b) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
"12-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 ottobre 2017, e' istituito un tavolo di lavoro
finalizzato a individuare i principi e i criteri per il riordino
della disciplina dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale, anche avendo specifico riguardo alla tutela dei
viaggiatori e garantendo agli stessi adeguati livelli di sicurezza
del trasporto. Al tavolo di lavoro partecipano i rappresentanti, nel
numero massimo di due ciascuno, del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico, delle
associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative e
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),
nonche' un rappresentante di ciascun operatore privato che operi in
almeno quattro regioni e che non aderisca alle suddette associazioni.
Ai componenti del tavolo di lavoro non sono corrisposti compensi di
alcun tipo, gettoni ne' rimborsi spese. Dall'istituzione e dal
funzionamento del tavolo di lavoro non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 16-sexies. (Disposizioni urgenti per il proseguimento delle
attivita' emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma
e per l'efficacia delle attivita' di protezione civile). - 1.
All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
le parole: "31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2017".
2. In considerazione della complessita' della situazione
determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forte
intensita', in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la durata dello stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi
eventi, con deliberazione, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre
2016 e del 20 gennaio 2017, e' prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo
stato di emergenza di cui al primo periodo puo' essere prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo
ulteriore di centottanta giorni. Conseguentemente, allo scopo di
fronteggiare gli oneri derivanti dal proseguimento delle attivita' di
assistenza nel prolungamento della fase di prima emergenza,
assicurando le necessarie attivita' senza soluzione di continuita',
oltre che per fare fronte all'anticipazione disposta ai sensi del
comma 13 dell'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come sostituito dal comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le
parole: "fino a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a 700 milioni di euro".
3. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e
finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi
per la ricostruzione, agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo ed a quelli relativi alla raccolta, al trasporto,
al recupero e allo smaltimento dei rifiuti si provvede nel limite
delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo scopo di assicurare il
proseguimento, senza soluzione di continuita', delle attivita' di cui
al comma 4 del presente articolo, in anticipazione rispetto a quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottata
d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016,
e' assegnata la somma di euro 100 milioni a valere sulle risorse
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002".
4. Al fine di garantire l'omogeneita' operativa delle attivita'
funzionali al monitoraggio e al coordinamento delle attivita' di
rendicontazione delle risorse finanziarie provenienti dall'Unione
europea nonche' di assicurare il completamento dei procedimenti
amministrativo-contabili di cui al comma 2 dell'articolo 42 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in relazione agli eventi
sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione
prevista dal comma 4 dell'articolo 50-bis del medesimo decreto-legge
n. 189 del 2016 e' prorogata fino al 28 febbraio 2019. Ai relativi
oneri, quantificati in euro 1.100.000 per l'anno 2018 e in euro
190.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
1, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, come incrementata
dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Al comma 4 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: "con le medesime modalita', su richiesta delle
amministrazioni interessate," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono individuate le modalita' di impiego e la
ripartizione delle risorse".
6. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "esclusivamente per quelli" sono
soppresse;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di
legge, non sono soggetti all'imposta di successione ne' alle imposte
e tasse ipotecarie e catastali ne' all'imposta di registro o di bollo
gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi
sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute
esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che
alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti
condizioni:
a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;
b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e
dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 1 del presente decreto;
c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di
godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili
ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,
diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalita' diretto tra i
danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano
qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia
stato gia' riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
7-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' di
rimborso delle somme gia' versate a titolo di imposta di successione,
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o
di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti
di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte in data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente disposizione. Con riguardo alle
somme rimborsate ai sensi del primo periodo non sono dovuti
interessi".
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoversi da
7-bis a 7-quater, valutati in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2017,
e agli oneri derivanti dal comma 6, lettera b), capoverso
7-quinquies, pari a euro 100.000 per l'anno 2017 e a euro 150.000 per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 16-septies. (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per i
comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016). - 1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi
di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla
sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo
43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole:
"investimenti connessi alla ricostruzione" sono inserite le seguenti:
", al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al
recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la
popolazione,".
Art. 16-octies. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge
23 dicembre 2014, n. 190). - 1. All'articolo 1, comma 665, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "articolo 9, comma 17,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "compresi i titolari di redditi di lavoro
dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a
quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite," e
dopo le parole: "al rimborso di quanto indebitamente versato," sono
inserite le seguenti: "nei limiti della spesa autorizzata dal
presente comma,";
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il
contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbia presentato le dichiarazioni
dei redditi, entro il 30 ottobre 2017 puo' integrare l'istanza gia'
presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso.
Successivamente al 30 ottobre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle
entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che
devono essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta, ai
contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di
rimborso generica ovvero priva di documentazione e, per gli anni
d'imposta 1990, 1991 e 1992, non abbiano presentato le dichiarazioni
dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. Per i
contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente nonche'
titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro
dipendente che hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello
740 per le stesse annualita', l'importo oggetto di rimborso viene
calcolato direttamente dall'Agenzia delle entrate in funzione delle
ritenute subite a titolo di lavoro dipendente in essa indicate. In
relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare
delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente
comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale
del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle
risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione
di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite
le modalita' e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei
limiti di spesa stabiliti dal presente comma";
c) il quarto periodo e' soppresso.
Art. 16-novies. (Disposizioni per le celebrazioni in onore di
Antonio Gramsci). - 1. Al fine di consentire lo svolgimento, in
particolare nelle regioni del Mezzogiorno, delle celebrazioni della
figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anno dalla
sua scomparsa, e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
350.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 16-decies. (Disposizioni concernenti la ripartizione delle
quote aggiuntive di tonno rosso). - 1. A decorrere dall'anno 2018,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono incluse nella ripartizione delle quote aggiuntive di
tonno rosso previste per l'Italia tutte le tonnare fisse elencate
nell'allegato C al decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, che presentino la relativa
richiesta».
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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