L'articolo 41 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Concorso di cause”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 41 del Codice Penale italiano:
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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