Articolo 42 del Codice Penale

L'articolo 42 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale”.


Riporto qui sotto il testo dell'articolo 42 del Codice Penale italiano: 
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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