L'articolo 42 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale”.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 42 del Codice Penale italiano:
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube