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Teorie sulla legittimazione della pena

Abbiamo visto in questo post che il diritto penale si basa sulla pena, affiancata nel nostro sistema penalistico dalla misura di sicurezza,  innovazione sorta con il Codice Rocco del 1930. Il diritto penale viene definito come quella parte del diritto pubblico a cui vengono ricondotte delle sanzioni penali, quali appunto la pena e la misura di sicurezza, volta alla risocializzazione del reo. Da un punto di visto teorico dobbiamo pensare ai principi a fondamento della pena.

Chi legittima lo Stato a imporre le pene a coloro che non rispettano le norme tassativamente espresse nel codice penale? Una domanda molto discussa in ambito giuridico, che trae le sue basi dalle teorie del patto sociale di Locke, Hobbes e Rousseau primariamente per la legittimazione dell’esistenza di un sistema giuridico. 


In riferimento alla legittimazione della pena, possiamo distinguere principalmente tre teorie:

  • Teoria retributiva: trae le sue origini dalla legge del taglione, abbreviata nella frase “dente per dente, occhio per occhio”. Viene inflitta la pena per compensare, per retribuire il male inflitto da un uomo ad un altro uomo o alla società nella sua collettività. Questa teoria viene definita assoluta, perché non ha un fine predeterminato da raggiungere, ma si punisce il reo perché è giusto ed é ingiusto non punire. Importante questa piccola digressione, per la transizione tra il regolamento privato dei conti, che si realizzava attraverso una vera e propria vendetta e il passaggio dell’inflizione della pena da un organo statale quale oggi é l’apparato giudiziario (approfondiremo i singoli sistemi giudiziari: accusatorio, inquisitorio e misto).  
Le prossime due teorie invece vengono definite relative, perché hanno uno scopo predeterminato, prescindendo dalla concezione di giustizia (termine alquanto discutibile). 
  • Teoria della prevenzione generale: la pena ha una funzione orientativa delle scelte di comportamento della generalità dei destinatari a cui é rivolta. Facendo leva sull’intimidazione  attraverso la psiche dell’uomo tale da neutralizzare i comportamenti dannosi per la società. Base di questa teoria é il timore nell’inflizione della pena.
  • Teoria della prevenzione speciale: fondamento di questa teoria é l’articolo 27 comma 3 della Costituzione italiana, che recita:
    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitá e devono tendere alla rieducazione del condannato
    Concepisce la pena pertanto come lo strumento per prevenire che il reo reiteri il reato ovvero ne commetta altri in futuro e questo si concretizza: nella funzione di risocializzazione, sancito a livello costituzionale.
Consulta l'area dedicata al Diritto Penale: clicca qui. 

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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