Passa ai contenuti principali

Si possono montare due pneumatici diversi su stesso asse?

Si possono montare due pneumatici diversi sullo stesso asse su un’autovettura? Questo é il quesito che alcuni si pongono in un semplice cambio gomme. Potrebbe capitare, di bucare una gomma e per il costo, una persona vuole sostituirla con un’altra di un’altra marca. Il tema non é così semplice, come potrebbe apparire da un primo punto di vista, ho posto alla mia attenzione il Codice della Strada, ma non viene stabilito nulla in merito che disponga l’eventuale sostituzione con una gomma di altra marca. Nel 1992 ha trovato attuazione però una direttiva dell’Unione Europea, nella quale é possibile individuare la risposta, nel suo lungo testo, individuiamo le informazioni che ci interessano. La direttiva é la seguente 92/23/CEE del 31 marzo 1992 (link ufficiale dell’UE per darne lettura integrale), recepita con decreto ministeriale di attuazione del 30 marzo 1994 (link ufficiale della gazzetta ufficiale per dare lettura dell’intero testo: link). 

La prima norma di nostro interessa é possibile individuarla nell’allegato IV della Direttiva , che recita:

3. PRESCRIZIONI PER I VEICOLI PER QUANTO CONCERNE IL MONTAGGIO DEI PNEUMATICI
3.1. Dati generali
3.1.1. Fatto salvo il punto 3.7.4, ogni pneumatico montato su un veicolo, compreso quello di soccorso, deve recare il marchio di omologazione CEE di componente o il marchio di omologazione attestante la conformita' con il pertinente regolamento ECE 30 o 54 di cui ai considerando della presente direttiva.
3.2. Montaggio dei pneumatici
3.2.1. Tutti i pneumatici montati su un veicolo, esclusi eventuali pneumatici di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura (vedi allegato II, paragrafo 3).
3.2.2. Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo (vedi allegato II, paragrafo 2.1).
Per darne lettura integrale rinvio al sito ufficiale: link

Quanto di nostro interesse sono i due paragrafi evidenziati in colore blu, il paragrafo 3.2.1 primariamente e di risposta alla domanda si concretizza nel paragrafo 3.2.2 della Direttiva 92/23/CEE Allegato 4. A sua volta rinvia all’allegato 2 della medesima direttiva che é il seguente: 

ALLEGATO II
PRESCRIZIONI RELATIVE AI PNEUMATICI
1. DEFINIZIONI
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
2.1. «Tipo di pneumatico»: una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali:
2.1.1. nome del fabbricante o marchio commerciale;
2.1.2. designazione dimensionale;
2.1.3. categoria di utilizzazione:
— normale: pneumatico per uso normale su strada,
— speciale: pneumatico per uso speciale, ad esempio per uso misto
(su strada e fuoristrada) e per velocità limitata,
— pneumatico da neve,
— pneumatico di scorta provvisorio;
2.1.4. struttura (diagonale, cinturato incrociato, radiale);
2.1.5. categoria di velocità;
2.1.6. indice di capacità di carico;
2.1.7. sezione trasversale.


Confermato poi dal regolamento 458/2011 che recita quanto segue al paragrafo 2.2 dell’allegato 2:
2. MONTAGGIO DEGLI PNEUMATICI
2.1 Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo, esclusi quindi eventuali unità di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.
2.2 Tutti gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo.

Per consultare il testo completo del regolamento: link

In virtù di tale articolo é possibile desumere più chiaramente il divieto di montare sullo stesso asse due pneumatici diversi. Dall’interpretazione di questo paragrafo si intende per “tipo di pneumatico” uno che ha le caratteristiche ai paragrafi successivi al 2.1, perciò per essere inteso pneumatico uguale deve avere: stesso nome del fabbricante o marchio commerciale, dimensioni, categoria di utilizzazione, struttura, categoria di velocità, indice di capacità di carico e sezione trasversale.

Esauriamo l’argomento dicendo pertanto che le gomme sullo stesso asse devono essere identiche, pertanto nel caso di foratura o di cambio delle gomme, gli due pneumatici nello stesso asse devono essere identici per caratteristiche e modello, non é possibile pertanto installarne di diversi.

Sorvolando il campo giuridico per un attimo, sarebbe comunque consigliabile sostituire per una questione sia di aderenza, sia di sicurezza, tutti e 4 gli pneumatici della stessa marca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Commenti

I post piú popolari

Chi sono gli Ermellini

Chi sono gli " Ermellini "? Spesso se sfogliate riviste specialistiche giuridiche vi sarete imbattuti in termini specifici e tecnici che vengono utilizzati solo in contesti e per materie predeterminate. Questi termini fanno parte del linguaggio specialistico, un esempio é proprio questo. Nel linguaggio giuridico si fa riferimento a questo termine per indicare i giudici della Corte Suprema di Cassazione, l'ultimo organo di giudizio di merito nell'ordinamento italiano.  Tale nomenclatura deriva dal loro particolare abbigliamento, utilizzato per le cerimonie piú formali, come ad esempio l'inaugurazione dell'anno giudiziario o alcune assemblee.  L'abbigliamento caratteristico é rappresentato da una lunga toga di colore rosso con i bordi traforati con pelliccia di ermellino . E proprio da questo deriva l'appellativo di Ermellini.

Articolo 587 del Codice Civile

L' articolo 587 del  Codice Civile é rubricato “ Testamento ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 587 del Codice Civile italiano:  Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui ,  oppure cerca dalla barra di ricerca.

Articolo 16 del Codice Civile

L' articolo 16 del  Codice Civile é rubricato “ Atto costitutivo e statuto. Modificazioni ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 16 del Codice Civile italiano:  L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art...