Concludo quindi il commento all'articolo 2 e rimando ai link per approfondire ogni argomento trattato.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Spiegazione:
Indica la definizione di capacità di agire e cosa si intende per maggiore età. Nel nostro ordinamento l’età anagrafica per conseguire la maggiore età é fissata in 18 anni.
Il secondo comma afferma che al compimento della maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti
e pertanto si ricollega all’istituto della capacità d'agire. Attribuisce anche una specificazione, secondo cui con la maggiore età
si possono sí compiere tutti gli atti, ad eccezione di quelli “per i quali non sia stabilità un’età di diversa”.
Esempio di tale eccezione sono gli articoli che disciplinano il minore emancipato e tutti quelli che attribuiscono al minore capacità di agire pur se non ha raggiunto la maggiore età. Esempi sono delineati nell'articolo 84 del
codice civile il quale al primo comma afferma "...puó con decreto
emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio
chi abbia compiuto i sedici anni". In quest'ultimo caso stiamo parlando
del minore emancipato, quale eccezione
all'acquisto della capacità d'agire senza il raggiungimento della maggiore età;
Eccezione al compimento del diciottesimo anno per la maggiore età è
anche la capacità di donare in occasione delle convenzioni matrimoniali,
di cui all'articolo 165, per il minore che ha già la capacità di agire,
difatti l'articolo 744 stabilisce che:"...tuttavia valida la donazione
fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a
norma degli articoli 165 e 166".
Statuisce l'età dei 16 anni anche l'articolo 250 c.c. in tema di
riconoscimento che all'ultimo comma recita:"Il riconoscimento non puó
essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di
etá", anche in questo caso siamo in presenza del possesso della
capacità d'agire senza il raggiungimento della maggiore età.
Modifica invece il termine di età l'articolo 291 c.c. che
riguarda le adozioni e questo diritto viene ad essere tale solo al
compimento dei 35 anni o in caso stabiliti dallo stesso articolo, 30
anni, difatti recita:"L'adozione è permessa alle persone che non hanno
discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni
trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'eta' di coloro che
intendano adottare".
Nel diritto penale ci sono altre eccezioni perché si intende
capace di agire colui che ha compiuto i 14 anni, questo si desume
dall'articolo 97 c.p. che afferma:"Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 14 anni".
Stessa età vale per il diritto di querela anche questo fissato nell'età
di 14 anni di cui all'articolo 120 e 121 del codice penale.
Questi erano solo degli esempi del termine dei 18 anni fissati per la
capacità di agire. Passiamo infine al terzo e ultimo comma dell'articolo
2 del codice civile che si sofferma sulla capacità di agire del
soggetto che non ha compiuto i 18 anni ma comunque per i contratti di
lavoro ne è comunque in possesso, anche in ottemperanza a quanto
stabilito dall'articolo 37 ultimo comma della Costituzione che
afferma:"La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione" e la disciplina in tema di diritto del lavoro afferma
che può essere parte del contratto di lavoro anche il minore purché
abbia completato l'istruzione obbligatoria e abbia compiuto i 16 anni.
Anche in questo caso quindi c'è un'anticipazione della capacità d'agire
solo per le questioni attinenti il lavoro.
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