Una domanda che può sorgere prima di piantare un albero e importante per non avere problemi con il vicino per la manutenzione del verde ed essere costretto a spostarlo in un secondo momento.
Ci sono delle normative sulla piantumazione di piante da rispettare?
Si, il Codice Civile disciplina le distanze da rispettare per la piantumazione di alberi, siepi e arbusti. L’articolo di riferimento è l’art. 892 del Codice Civile e dispone la distanza minima dal confine, suddividendole in tre categorie:
- 3 metri dal confine: alberi ad alto fusto;
- 1,5 metri dal confine: alberi di non alto fusto;
- 0,50 metri dal confine: arbusti e siepi in genere;
L’articolo 892 c.c. specifica:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;Si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo. Le normative locali e i regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori rispetto a quelle indicate dal Codice Civile.
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto: ossia quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Per dettagli specifici, la giurisprudenza offre indicazioni sui singoli casi.
Sentenze di riferimento:
Come calcolare la distanza?
La distanza si misura dal confine al lato più esterno del fusto della pianta quando viene piantata, senza considerare i rami che si estendono lateralmente.
Tuttavia, se i rami invadono la proprietà del vicino, l’art. 896 c.c. riconosce al vicino il diritto a farli tagliare dal proprietario dell’albero. Se invece sono le radici ad invadere la proprietà, nel primo comma l’articolo 896 consente al vicino di reciderle. Qui di seguito il testo dell’articolo:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.È importante ricordare che le piante devono essere mantenute in modo da non arrecare danno al vicino.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
L’ultimo comma dell’art. 892 c.c. prevede una deroga: le distanze previste dall’art. 892 c.c. non si applicano quando le piante sono collocate a ridosso di un muro divisorio, proprio o comune, purché non superino in altezza la sommità del muro.