Una domanda che può sorgere prima di piantare un albero e importante per non avere problemi con il vicino per la manutenzione del verde ed essere costretto a spostarlo in un secondo momento.
Ci sono delle normative sulla piantumazione di piante da rispettare?
Si, il Codice Civile disciplina le distanze da rispettare per la piantumazione di alberi, siepi e arbusti. L’articolo di riferimento è l’art. 892 del Codice Civile e dispone la distanza minima dal confine, suddividendole in tre categorie:
- 3 metri dal confine: alberi ad alto fusto;
- 1,5 metri dal confine: alberi di non alto fusto;
- 0,50 metri dal confine: arbusti e siepi in genere;
L’articolo 892 c.c. specifica:
Si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo. Le normative locali e i regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori rispetto a quelle indicate dal Codice Civile.
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto: ossia quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
Si tratta di un elenco esemplificativo e non tassativo. Le normative locali e i regolamenti comunali possono stabilire distanze maggiori rispetto a quelle indicate dal Codice Civile.
Per dettagli specifici, la giurisprudenza offre indicazioni sui singoli casi.
Come calcolare la distanza?
La distanza si misura dal confine al lato più esterno del fusto della pianta quando viene piantata, senza considerare i rami che si estendono lateralmente.
Tuttavia, se i rami invadono la proprietà del vicino, l’art. 896 c.c. riconosce al vicino il diritto a farli tagliare dal proprietario dell’albero. Se invece sono le radici ad invadere la proprietà, nel primo comma l’articolo 896 consente al vicino di reciderle. Qui di seguito il testo dell’articolo:
È importante ricordare che le piante devono essere mantenute in modo da non arrecare danno al vicino.
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
È importante ricordare che le piante devono essere mantenute in modo da non arrecare danno al vicino.
L’ultimo comma dell’art. 892 c.c. prevede una deroga: le distanze previste dall’art. 892 c.c. non si applicano quando le piante sono collocate a ridosso di un muro divisorio, proprio o comune, purché non superino in altezza la sommità del muro.
