L' art. 538 del Codice Civile è rubricato “ Riserva a favore degli ascendenti ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 538 del Codice Civile italiano:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 538 del Codice Civile italiano:
Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
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