Articolo 540 del Codice Civile

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L' art. 540 del Codice Civile è rubricato “ Riserva a favore del coniuge ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 540 del Codice Civile italiano:
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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