Articolo 103 del Codice Civile

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L'articolo 103 del Codice Civile è rubricato “Atto di opposizione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 103 del Codice Civile italiano: 
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
Il secondo comma è stato abrogato.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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