L'articolo 104 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell'opposizione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 104 del Codice Civile italiano:
il primo comma è stato abrogato.Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
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