Articolo 106 del Codice Civile

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L'articolo 106 del Codice Civile è rubricato “Luogo della celebrazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 106 del Codice Civile italiano: 
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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