Articolo 107 del Codice Civile

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L'articolo 107 del Codice Civile è rubricato “Forma della celebrazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 107 del Codice Civile italiano: 
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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