Articolo 108 del Codice Civile

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L'articolo 108 del Codice Civile è rubricato “Inapponibilità di termini e condizioni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 108 del Codice Civile italiano: 
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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