L'articolo 110 del Codice Civile è rubricato “Celebrazione fuori della casa comunale”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 110 del Codice Civile italiano:
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
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