L'articolo 112 del Codice Civile è rubricato “Rifiuto della celebrazione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 112 del Codice Civile italiano:
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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