L'articolo 124 del Codice Civile è rubricato “Vincolo di precedente matrimonio”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 124 del Codice Civile italiano:
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
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