Articolo 125 del Codice Civile

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L'articolo 125 del Codice Civile è rubricato “Azione del pubblico ministero”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 125 del Codice Civile italiano: 
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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