L'articolo 127 del Codice Civile è rubricato “Intrasmissibilità dell'azione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 127 del Codice Civile italiano:
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
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