Articolo 126 del Codice Civile

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L'articolo 126 del Codice Civile è rubricato “Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 126 del Codice Civile italiano: 
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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