Articolo 135 del Codice Civile

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L'articolo 135 del Codice Civile è rubricato “Pubblicazione senza richiesta o senza documenti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 135 del Codice Civile italiano: 
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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