L'articolo 136 del Codice Civile è rubricato “Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 136 del Codice Civile italiano:
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306.
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