Articolo 136 del Codice Civile

0
L'articolo 136 del Codice Civile è rubricato “Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 136 del Codice Civile italiano: 
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)