L'articolo 138 del Codice Civile è rubricato “Altre infrazioni”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 138 del Codice Civile italiano:
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
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