Articolo 147 del Codice Civile

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L'articolo 147 del Codice Civile è rubricato “Doveri verso i figli”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 147 del Codice Civile italiano: 
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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