Articolo 148 del Codice Civile

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L'articolo 148 del Codice Civile è rubricato “Concorso negli oneri”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 148 del Codice Civile italiano: 
I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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