Articolo 156 bis del Codice Civile

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L'articolo 156-bis del Codice Civile è rubricato “Cognome della moglie”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 156-bis del Codice Civile italiano: 
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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