Articolo 158 del Codice Civile

0
L'articolo 158 del Codice Civile è rubricato “Separazione consensuale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 158 del Codice Civile italiano: 
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

- comma abrogato - [Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.]



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)