Articolo 187 del Codice Civile

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L'articolo 187 del Codice Civile è rubricato "Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio"
 
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 187 del Codice Civile italiano:
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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