L'articolo 187 del Codice Civile è rubricato "Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 187 del Codice Civile italiano:
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
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