L'articolo 188 del Codice Civile è rubricato "Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 188 del Codice Civile italiano:
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
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