Articolo 189 del Codice Civile

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L'articolo 189 del Codice Civile è rubricato "Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi"
 
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 189 del Codice Civile italiano:
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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