L'articolo 190 del Codice Civile è rubricato "Responsabilità sussidiaria dei beni personali"
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 190 del Codice Civile italiano:
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.
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