Articolo 196 del Codice Civile

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L'articolo 196 del Codice Civile è rubricato "Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare"
 
 Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 196 del Codice Civile italiano:
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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