L'articolo 197 del Codice Civile è rubricato “Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 197 del Codice Civile italiano:
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.