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Articolo 25 del Codice Civile

L'articolo 25 del Codice Civile è rubricato “Controllo sull'amministrazione delle fondazioni”.


Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 25 del Codice Civile italiano: 
L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori .

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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Articolo 587 del Codice Civile

L' articolo 587 del  Codice Civile é rubricato “ Testamento ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 587 del Codice Civile italiano:  Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui ,  oppure cerca dalla barra di ricerca.

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L' articolo 16 del  Codice Civile é rubricato “ Atto costitutivo e statuto. Modificazioni ”. Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 16 del Codice Civile italiano:  L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. COMMA ABROGATO - Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'art...