L'articolo 26 del Codice Civile è rubricato “Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 26 del Codice Civile italiano:
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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