Articolo 27 del Codice Civile

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L'articolo 27 del Codice Civile è rubricato “Estinzione della persona giuridica”.


Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 27 del Codice Civile italiano: 
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio] - Comma ABROGATO.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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