L'articolo 265 del Codice Civile è rubricato “Impugnazione per violenza”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 265 del Codice Civile italiano:
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.
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