L'articolo 266 del Codice Civile è rubricato “Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 266 del Codice Civile italiano:
Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
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