L'articolo 268 del Codice Civile è rubricato “Provvedimenti in pendenza del giudizio”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 268 del Codice Civile italiano:
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.
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