Articolo 268 del Codice Civile

0
L'articolo 268 del Codice Civile è rubricato “Provvedimenti in pendenza del giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 268 del Codice Civile italiano: 
Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)