Articolo 29 del Codice Civile

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L'articolo 29 del Codice Civile è rubricato “Divieto di nuove operazioni”.


Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 29 del Codice Civile italiano: 
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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