L'articolo 30 del Codice Civile è rubricato “Liquidazione”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 30 del Codice Civile italiano:
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
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