Articolo 293 del Codice Civile

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L'articolo 293 del Codice Civile è rubricato “Divieto d'adozione di figli.”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 293 del Codice Civile italiano: 
I figli non possono essere adottati dai loro genitori.

Il secondo e terzo comma sono stati abrogati.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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