Articolo 294 del Codice Civile

0
L'articolo 294 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di adottati o di adottanti”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 294 del Codice Civile italiano: 
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)