L'articolo 294 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di adottati o di adottanti”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 294 del Codice Civile italiano:
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
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