L'articolo 295 del Codice Civile è rubricato “Adozione da parte del tutore”.
Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 295 del Codice Civile italiano:
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
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